IVA per cassa Ad-Hoc Windows

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha recentemente firmato il decreto attuativo dell'art. 7 della L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008 (cosiddetto «decreto anticrisi») concernente il pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del compenso (Iva «per cassa»). Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la presente siamo ad informarVi che Il D.L. n. 185/2008 prevede una modifica della disciplina dell'esigibilità dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Si accorda ai contribuenti la facoltà di rendere l'IVA esigibile non già al momento di effettuazione dell'operazione, ma al momento del pagamento del corrispettivo. Il Decreto attuativo prevede che tale facoltà, perché di opzione e non di obbligo si tratta, possa essere esercitata esclusivamente da soggetti rientranti in un volume di affari (come determinato dalle norme sul valore aggiunto) predeterminato che, secondo quanto attualmente conoscibile, è identificato in 200.000 Euro.

Questo significa che i nostri clienti non saranno interessati dalla facoltà se non indirettamente, in quanto alcuni loro fornitori potrebbero optare per il differimento dell'esigibilità dell'iva.

In particolare è da considerarsi che il differimento dell'esigibilità determina anche in correlativo differimento della detraibilità. Ciò significa che il cessionario non potrà portare in detrazione l'imposta addebitata in fattura fino a che il pagamento non sarà effettuato. Sono altresì escluse dall'ambito applicativo della disciplina le operazioni poste in essere dai contribuenti "che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta".

Nell'interpretazione dell'operatività della nuova norma aiuta sicuramente il riferimento ad altra operatività simile (esigibilità differita dell'iva per le operazioni poste in essere con gli enti pubblici) per la quale negli anni si sono succedute interpretazioni di prassi mirate a definirne i profili maggiormente problematici. Ad oggi è già prevista comunque una significativa differenza, il differimento dell'iva non è illimitato ma si verificherà in ogni caso decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione. Ciò vale a dire che, ove il pagamento non intervenga entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'iva confluirà nella liquidazione periodica del cedente/prestatore relativa al mese o trimestre che comprende il giorno in cui l'anno è decorso, quindi non prima di Aprile 2010.

Come gestire l'Iva per cassa in ad_hoc Windows

Occorre implementare in AdHoc Windows le modifiche alle gestioni interessate.

L'implementazione sarà suddivisa un due parti:

  • con la prima parte verrà allineato AdHoc Windows per la gestione manuale del ricevimento fattura ad esigibilità differita per cassa;

  • con la seconda parte verrà introdotta in AdHoc Windows la possibilità di effettuare il giroconto dell'iva differita per cassa ad iva normale in automatico al momento del pagamento ed in mancanza del pagamento decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Ci contatti per richiedere l'aggiormento, anche se non è in regola con il canone possiamo valutare insieme il modo migliore e più economico per aggiornare il suo software.

data: 
27/04/2009