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Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA di importo non inferiore a 3.000 euro
Quadro di riferimento
Con il “Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010” ed il successivo “Comunicato stampa del 22 dicembre 2010” (dal titolo:“Parte la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Tempi e limiti per l’invio alle Entrate” ) è stato introdotto questo nuovo adempimento che trova la suo origine nell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Sono tenuti alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva, di importo non inferiore a 3.000 €, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.
La comunicazione riguarda:
- le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), di importo non inferiore ai 3.000 euro (per l’anno 2010 il limite sale a 25.000 euro);
- le operazioni in cui cessionario o committente è il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer), di importo non inferiore ai 3.600 euro.
Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, vale a dire:
- le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili;
- le operazioni esenti;
- le operazioni non soggette all’imposta ma con diritto a detrazione.
Dato l’attuale quadro normativo dovranno essere comunicate:
- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro effettuate nel periodo d’imposta 2010, per le quali ricorre l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore ai 3.000 euro effettuate nel periodo d’imposta 2011, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore ai 3.600 euro al lordo di IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura con esclusivo riferimento a quelle effettuate dal 1° luglio 2011 (in quanto sono state escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011) regolate mediante sistemi di pagamento diversi da carte di credito, debito e prepagate.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
I dati da riportare nella comunicazione riguardano per ciascun soggetto:
- l'indicazione della partita Iva o del codice fiscale;
- l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del decreto IVA, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
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